
L'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali richiede il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza (Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, art. 21, com. 4). I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono:
- beni per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di interesse
- beni per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse
- beni culturali di proprietà pubblica che hanno più di settanta anni e di autori non viventi finché non è intervenuta la preventiva verifica di interesse.
Approfondimenti
Disposizioni in materia del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico
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Ultimo aggiornamento: 24/08/2021 16:32.50